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[1]S. E. don Rodolfo Boncompagni-Ludovisi, principe di Piombino, vende, cede ed aliena irrevocabilmente ed in perpetuo a favore dello Stato italiano, rappresentato dalle LL. EE. i Ministri della Pubblica Istruzione e del Tesoro, le statue ed oggetti artistici gia' appartenerti al fidecommesso Boncompagni-Ludovisi, non che le statue ed oggetti artistici non fidecommissari, tutti indicati e descritti nella tabella, che firmata dalle parti contraenti, dai testimoni e da Me notaio, viene allegata al presente atto, sotto la lettera A e ne forma parte integrante.
[2]Sono comprese nella vendita le are antiche, le basi e le colonne che stanno a sostegno dei singoli oggetti.
Testo in vigore dal 15 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
