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Il venditore trasferisce la predetta Collezione artistica allo Stato italiano, in piena ed esclusiva proprieta', prestando espressa e formale garanzia che ne' la Collezione artistica, ne' i singoli oggetti che la compongono, sono gravati da pesi o vincoli di qualunque specie.
Testo in vigore dal 15 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
