Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le Convenzioni stipulate col presente atto obbligano il venditore da oggi, restando da parte dello Stato subordinate alla condizione sospensiva della approvazione per legge.
[2]Qualora il relativo disegno di legge non sia presentato entro mesi tre da oggi, e non sia tradotto in legge entro sei mesi da oggi, il presente contratto s'intendera' risoluto, e rimarra' fermo il vincolo fidecommissario che grava la collezione artistica.
[3]Le spese tutte dell'atto di vendita, compresa la tassa di registro sono a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 15 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
