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[1]Agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, residenti in Roma, con stipendio non superiore a lire 4000, i quali per effetto dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, non godono le indennita' di cui alla legge 7 luglio 1876, n. 3212, viene assegnata un'indennita' di residenza di lire 200 per gli scapoli, di lire 250 per gli ammogliati senza prole e per gli scapoli con genitori, se viventi con essi, e di lire 350 per gli ammogliati o vedovi con prole.
[2]Eguale trattamento viene fatto agli impiegati civili straordinari, qualunque sia la loro qualificazione, residenti in Roma, nominati prima della legge 11 giugno 1897, n. 182.
[3]Agli uscieri od inservienti, che si trovino nelle medesime condizioni e non forniti di alloggio, e' assegnata l'indennita' di lire 150 ai celibi, di lire 200 agli ammogliati senza prole ed agli scapoli con genitori, se viventi con essi, e di lire 250 agli ammogliati o vedovi con prole.
[4]Gli impiegati, uscieri ed inservienti, ai quali con l'articolo 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, fu conservata l'indennita' di residenza, ed il decimo sullo stipendio di cui alla legge del 7 luglio 1876, n. 3212, avranno diritto all'indennita' portata dalla presente legge, qualora questa attribuisca loro una somma maggiore di quella ora goduta compreso il decimo suddetto.
Testo in vigore dal 5 luglio 1902 al 15 ottobre 1922
