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[1]Agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, residenti in Roma, con stipendio non superiore a lire 4000, i quali per effetto dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, non godono le indennita' di cui alla legge 7 luglio 1876, n. 3212, viene assegnata un'indennita' di residenza di lire 200 per gli scapoli, di lire 250 per gli ammogliati senza prole e per gli scapoli con genitori, se viventi con essi, e di lire 350 per gli ammogliati o vedovi con prole.

[2]Eguale trattamento viene fatto agli impiegati civili straordinari, qualunque sia la loro qualificazione, residenti in Roma, nominati prima della legge 11 giugno 1897, n. 182.

[3]Agli uscieri od inservienti, che si trovino nelle medesime condizioni e non forniti di alloggio, e' assegnata l'indennita' di lire 150 ai celibi, di lire 200 agli ammogliati senza prole ed agli scapoli con genitori, se viventi con essi, e di lire 250 agli ammogliati o vedovi con prole.

[4]Gli impiegati, uscieri ed inservienti, ai quali con l'articolo 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, fu conservata l'indennita' di residenza, ed il decimo sullo stipendio di cui alla legge del 7 luglio 1876, n. 3212, avranno diritto all'indennita' portata dalla presente legge, qualora questa attribuisca loro una somma maggiore di quella ora goduta compreso il decimo suddetto. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 settembre 1922, n. 1290

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1923

Il Regio Decreto 30 settembre 1922, n. 1290 ha disposto (con l'art. 60, comma 1) che "L'indennita' di residenza in Roma, di cui alla legge 8 luglio 1902, n. 248, e' soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1923".

Testo in vigore dal 15 ottobre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1902 al 15 ottobre 1922.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 30 settembre 1922, n. 1290

    Il Regio Decreto 30 settembre 1922, n. 1290 ha disposto (con l'art. 60, comma 1) che "L'indennita' di residenza in Roma, di cui alla legge 8 luglio 1902, n. 248, e' soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1923".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-07-03;248~art1 · fonte del testo