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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1335, col quale fu prorogato al 31 dicembre 1915 il termine assegnato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, per il compimento dei lavori della Commissione incaricata della compilazione del bilancio tecnico della gestione «Fondo pensioni e sussidi» di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 418, e della determinazione del disavanzo tecnico e di tale gestione alla data 1° luglio 1914.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 9 maggio 1918.

[12]TOMASO DI SAVOIA.

[13]R. Bianchi - Nitti.

[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Testo in vigore dal 22 maggio 1918 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1918-05-09;641~art1 · fonte del testo