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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1335, col quale fu prorogato al 31 dicembre 1915 il termine assegnato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, per il compimento dei lavori della Commissione incaricata della compilazione del bilancio tecnico della gestione «Fondo pensioni e sussidi» di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 418, e della determinazione del disavanzo tecnico e di tale gestione alla data 1° luglio 1914.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 9 maggio 1918.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]R. Bianchi - Nitti.
[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 22 maggio 1918 al 16 dicembre 2009
