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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell' autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Il termine indicato dalla legge 19 luglio 1917, numero 1125, riguardante l' esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1917-918, e' prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1917.
[10]Avranno effetto a tutto l'esercizio finanziario 1918-919 i provvedimenti tributari di cui, alle leggi 24 dicembre 1916, n. 1738, e 19 luglio 1917, n. 1125, nonche' quelli emanati in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, con i decreti Luogotenenziali 13 maggio 1917, n. 736; 23 agosto 1917, n. 1302; 2 settembre 1917, n.1460, e 9 settembre 1917, n. 1546.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 28 ottobre 1917.
[13]TOMASO DI SAVOIA.
[14]BOSELLI - CARCANO.
[15]Visto, Il guardasigilli: SACCHI.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1917 al 15 gennaio 1918
