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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell' autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]Il termine indicato dalla legge 19 luglio 1917, numero 1125, riguardante l' esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1917-918, e' prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1917.

[10]Avranno effetto a tutto l'esercizio finanziario 1918-919 i provvedimenti tributari di cui, alle leggi 24 dicembre 1916, n. 1738, e 19 luglio 1917, n. 1125, nonche' quelli emanati in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, con i decreti Luogotenenziali 13 maggio 1917, n. 736; 23 agosto 1917, n. 1302; 2 settembre 1917, n.1460, e 9 settembre 1917, n. 1546.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 28 ottobre 1917.

[13]TOMASO DI SAVOIA.

[14]BOSELLI - CARCANO.

[15]Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1917 al 15 gennaio 1918

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-10-28;1751~art1 · fonte del testo