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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell' autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]Il termine indicato dalla legge 19 luglio 1917, numero 1125, riguardante l' esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1917-918, e' prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1917. 1

[10]Avranno effetto a tutto l'esercizio finanziario 1918-919 i provvedimenti tributari di cui, alle leggi 24 dicembre 1916, n. 1738, e 19 luglio 1917, n. 1125, nonche' quelli emanati in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, con i decreti Luogotenenziali 13 maggio 1917, n. 736; 23 agosto 1917, n. 1302; 2 settembre 1917, n.1460, e 9 settembre 1917, n. 1546.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 28 ottobre 1917.

[13]TOMASO DI SAVOIA.

[14]BOSELLI - CARCANO.

[15]Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 dicembre 1917, n. 2045

1

La L. 31 dicembre 1917, n. 2045 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine indicato dalla legge 28 ottobre 1917, n. 1751, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1917-918, e' prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge".

Testo in vigore dal 15 gennaio 1918 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1918

Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 1917 al 15 gennaio 1918.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 dicembre 1917, n. 2045

    La L. 31 dicembre 1917, n. 2045 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine indicato dalla legge 28 ottobre 1917, n. 1751, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1917-918, e' prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1917-10-28;1751~art1 · fonte del testo