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[1]Il compenso di costruzione per gli scafi delle navi mercantili stabilito dall'art. 2 della legge 23 luglio 1896, n. 318 e riservato dall'art. II della legge 16 maggio 1901, n. 176 alle navi dichiarate al 30 settembre 1899 ed ai piroscafi del cantiere di Palermo dichiarati al 28 novembre 1899, limitatamente questi a 16,000 tonnellate di stazza lorda, nonche' il compenso daziario stabilito dall'art. VI della legge 16 maggio 1901, n. 176, per gli scafi delle navi di costruzione nazionali dichiarate dopo il 30 settembre 1899, non saranno dovuti se le navi non sieno state varate entro il ((30 giugno 1910)).
[2]Parimente, non saranno dovuti i compensi di costruzione di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 luglio 1896, n. 318, se le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari non sieno stati collocati a bordo entro il ((30 giugno 1910)).
[3]Il compenso stabilito dall'art. III, comma 2°, della legge 16 maggio 1901, n. 176, per le riparazioni agli scafi, alle macchine alle caldaie ed agli apparecchi ausiliari delle navi mercantili, nazionali e straniere non sara' dovuto se i lavori sieno stati incominciati posteriormente al ((30 giugno 1910)); sara' invece valutato in ragione del materiale metallico impiegato al 30 giugno 1908 per i lavori in corso di esecuzione alla stessa data. Per gli oggetti di dotazione e di ricambio non sara' dovuto alcun compenso se non siano stati collocati a bordo entro il ((30 giugno 1910)).
[4]I materiali introdotti dall'estero in temporanea franchigia dei dazi per i casi nei quali dalla legge 16 maggio 1901, n. 176 e' concesso tale trattamento e che al 30 giugno 1903, non sieno stati effettivamente impiegati nei lavori ai quali erano destinati, saranno assoggettati al pagamento del dazio doganale d'importazione, salvo peraltro il disposto delle leggi 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2ª) e 30 maggio 1878, n. 4390 (serie 2ª) e, per quanto riguarda l'esenzione daziaria, il disposto del decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3086.
[5]Saranno pure assoggettate al pagamento del dazio doganale di importazione le macchine e le caldaie importate dall'estero nel caso contemplato dall'art. VII, comma 3° della citata legge, e che al ((30 giugno 1910)) non sieno state collocate a bordo. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1907, n. 355
2La L. 16 giugno 1907, n. 355 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I provvedimenti a favore della marina mercantile, gia' prorogati con l'art. 1 della legge 28 giugno 1906, n. 260, fino al 30 giugno 1908, e le modificazioni portate ai medesimi con gli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, sono prorogati fino al 30 giugno 1910".
Testo in vigore dal 11 luglio 1907 al 30 giugno 1910
