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[1]Il compenso di costruzione per gli scafi delle navi mercantili stabilito dall'art. 2 della legge 23 luglio 1896, n. 318 e riservato dall'art. II della legge 16 maggio 1901, n. 176 alle navi dichiarate al 30 settembre 1899 ed ai piroscafi del cantiere di Palermo dichiarati al 28 novembre 1899, limitatamente questi a 16,000 tonnellate di stazza lorda, nonche' il compenso daziario stabilito dall'art. VI della legge 16 maggio 1901, n. 176, per gli scafi delle navi di costruzione nazionali dichiarate dopo il 30 settembre 1899, non saranno dovuti se le navi non sieno state varate entro il 30 giugno 1908.
[2]Parimente, non saranno dovuti i compensi di costruzione di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 luglio 1896, n. 318, se le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari non sieno stati collocati a bordo entro il 30 giugno 1908.
[3]Il compenso stabilito dall'art. III, comma 2°, della legge 16 maggio 1901, n. 176, per le riparazioni agli scafi, alle macchine alle caldaie ed agli apparecchi ausiliari delle navi mercantili, nazionali e straniere non sara' dovuto se i lavori sieno stati incominciati posteriormente al 30 giugno 1908; sara' invece valutato in ragione del materiale metallico impiegato al 30 giugno 1908 per i lavori in corso di esecuzione alla stessa data. Per gli oggetti di dotazione e di ricambio non sara' dovuto alcun compenso se non siano stati collocati a bordo entro il 30 giugno 1908.
[4]I materiali introdotti dall'estero in temporanea franchigia dei dazi per i casi nei quali dalla legge 16 maggio 1901, n. 176 e' concesso tale trattamento e che al 30 giugno 1903, non sieno stati effettivamente impiegati nei lavori ai quali erano destinati, saranno assoggettati al pagamento del dazio doganale d'importazione, salvo peraltro il disposto delle leggi 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2ª) e 30 maggio 1878, n. 4390 (serie 2ª) e, per quanto riguarda l'esenzione daziaria, il disposto del decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3086.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1907, n. 355
2La L. 16 giugno 1907, n. 355 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I provvedimenti a favore della marina mercantile, gia' prorogati con l'art. 1 della legge 28 giugno 1906, n. 260, fino al 30 giugno 1908, e le modificazioni portate ai medesimi con gli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa, sono prorogati fino al 30 giugno 1910".
L. 13 giugno 1910, n. 306
3La L. 13 giugno 1910, n. 306 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "I provvedimenti a favore della marina mercantile, gia' prorogati con la legge del 28 giugno 1906, n. 260, fino al 30 giugno 1908, e successivamente con legge 16 giugno 1907, n. 355, fino al 30 giugno 1910, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1911". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La data 30 giugno 1908, indicata negli articoli 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1906, n. 260 e' sostituita dalla data 31 dicembre 1911 [...] ".
Testo in vigore dal 30 giugno 1910 al 1 luglio 1911
