Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Per essere ammessi agli esami di concorso per la nomina agli impieghi civili dell'Amministrazione della guerra e' necessario, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni:
- a)per i ruoli dei gruppi A e B, essere stato dichiarato abile al servizio militare, avere prestato servizio ed avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento;
- b)per i ruoli del gruppo C, essere stato dichiarato abile al servizio ed avere prestato servizio militare.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 28 dicembre 1933 - Anno XII
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]MUSSOLINI - JUNG
[12]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1934 al 7 agosto 1940
