La restituzione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione e di abbuono di diritti alla esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.

Testo vigente dal 5 agosto 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-07-05;639~art4 · fonte del testo