Per i prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunita' economica europea l'ammontare della restituzione di cui al precedente articolo viene progressivamente ridotto nelle misure seguenti: del 60 per cento fino al 30 giugno 1964; dei 65 per cento fino al 31 dicembre 1964; del 75 per cento fino al 31 dicembre 1965; dell'80 per cento dal 1 gennaio 1966.

Testo vigente dal 5 agosto 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-07-05;639~art2 · fonte del testo