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Fino al 31 dicembre 1958, i prodotti dell'industria meccanica indicati nell'elenco allegato al decreto previsto dal successivo articolo sono ammessi all'atto della loro esportazione al rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i materiali siderurgici impiegati nella loro lavorazione. Nello stesso elenco sara' indicata per ciascuna voce la misura unitaria del rimborso.

Testo in vigore dal 29 marzo 1955 al 27 aprile 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-10;103~art1 · fonte del testo