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Fino al 31 dicembre 1958, i prodotti dell'industria meccanica indicati nell'elenco allegato al decreto previsto dal successivo articolo sono ammessi all'atto della loro esportazione al rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i materiali siderurgici impiegati nella loro lavorazione. Nello stesso elenco sara' indicata per ciascuna voce la misura unitaria del rimborso.
Testo in vigore dal 29 marzo 1955 al 27 aprile 1958
