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Fino al 31 dicembre 1958, i prodotti dell'industria meccanica indicati nell'elenco allegato al decreto previsto dal successivo articolo sono ammessi all'atto della loro esportazione al rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i materiali siderurgici impiegati nella loro lavorazione. Nello stesso elenco sara' indicata per ciascuna voce la misura unitaria del rimborso. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 marzo 1958, n. 284
1La L. 18 marzo 1958, n. 284 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine del 31 dicembre 1958, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, e' prorogato al 31 dicembre 1963."
Testo in vigore dal 27 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
