Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 1955 al 27 aprile 1958. Leggi il testo vigente →

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, e sentito il Consiglio dei Ministri, sara' formato ed approvato l'elenco previsto dal precedente articolo. Con la stessa procedura potranno essere altresi' variati entro il 31 dicembre 1958 l'elenco dei prodotti ammessi al rimborso e la misura unitaria del rimborso stesso.

Testo in vigore dal 29 marzo 1955 al 27 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;103~art2 · fonte del testo