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Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, e sentito il Consiglio dei Ministri, sara' formato ed approvato l'elenco previsto dal precedente articolo. Con la stessa procedura potranno essere altresi' variati entro il 31 dicembre 1958 l'elenco dei prodotti ammessi al rimborso e la misura unitaria del rimborso stesso. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 marzo 1958, n. 284
1La L. 18 marzo 1958, n. 284 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine del 31 dicembre 1958, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, e' prorogato al 31 dicembre 1963."
Testo in vigore dal 27 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
