Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge, sono ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione nella misura, rispettivamente del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento del prezzo di vendita all'estero dei prodotti stessi. Per gli stessi prodotti di provenienza estera e' dovuta, all'atto dell'importazione, una imposta di conguaglio, nella misura, rispettivamente, del 2,40 e dell'1,20 per cento, da liquidarsi sul valore dei medesimi, determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;451~art1 · fonte del testo