Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1959 al 22 dicembre 2008. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I prodotti elencati nelle tabelle allegato A e B alla presente legge, sono ammessi alla restituzione della imposta generale sull'entrata all'esportazione nella misura, rispettivamente, dello 0,80 per cento e dello 0,40 per cento del prezzo di vendita all'estero dei prodotti stessi. Per gli stessi prodotti di estera provenienza e' dovuta, all'atto dell'importazione, una imposta di conguaglio, nella misura, rispettivamente, dello 0,80 per cento e dello 0,40 per cento, da liquidarsi sul valore dei medesimi, determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-06-26;487~art1 · fonte del testo