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La restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e l'imposta di conguaglio all'importazione di cui al precedente articolo, si applicano in base alle norme stabilite dalla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo in vigore dal 23 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
