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Il coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi magistrali e dei licei artistici, previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e' svolto da docenti universitari, ordinari o straordinari o aggregati o incaricati. Nel quadro delle linee fissate dai docenti universitari, i compiti di direzione e di vigilanza sono svolti, per i corsi di cui trattasi, dai capi degli istituti scolastici presso i quali i corsi stessi sono organizzati. Per collaborare allo svolgimento dei corsi e' utilizzato anche personale di segreteria e ausiliario degli istituti scolastici.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-08-17;483~art1 · fonte del testo