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[1]Per la erogazione dei compensi da corrispondere per gli anni scolastici 1969-70, 1970-71 e 1971-72 al personale indicato all'art. 1 si osservano i seguenti criteri:

  • a)per i coordinatori universitari e i capi di istituto addetti alla vigilanza, il compenso e' fissato in L. 105.000 al lordo per ogni corso;
  • b)per il personale di segreteria e per il personale ausiliario, il compenso e' fissato rispettivamente in L. 90.000 e in L. 70.000 al lordo, indipendentemente dal numero dei corsi funzionanti presso i singoli istituti magistrali e licei artistici.

[2]Ai coordinatori universitari non residenti nella sede di svolgimento dei corsi vengono inoltre corrisposti il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-08-17;483~art2 · fonte del testo