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[1]All'onere complessivo di L. 485 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della presente legge a tutto l'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione dei capitoli 1102 e 2698 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974, in ragione, rispettivamente, di L. 135 milioni e di L. 350 milioni.

[2]All'onere annuo, valutato in L. 62 milioni, derivante dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge, si provvede mediante riduzione, in ragione rispettivamente di L. 54.500.000 e di L. 7.500.000, dei capitoli 1861 e 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

[3]Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1974 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1974-08-17;483~art4 · fonte del testo