Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione
Art. 5 — Disposizione transitoria
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L'esecuzione delle sentenze di sfratto emanate in conseguenza della presente legge, anche se relative alla annata agraria 1948-49, rimane sospesa fino alla fine dell'annata agraria 1949-50.
Testo in vigore dal 3 luglio 1950 al 22 dicembre 2008
