Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1950 al 22 dicembre 2008. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le cause tuttora pendenti presso le commissioni circondariali o regionali di cui agli articoli 6 e 7 dei decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, debbono essere riassunte, rispettivamente, davanti alle Sezioni specializzate dei Tribunali o delle Corti di appello, di cui all'articolo precedente, a cura della parte piu' diligente, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Se la riassunzione non avviene nel termine su indicato il processo si estingue.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-06-03;392~art2 · fonte del testo