Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di contribuzione figurativa antecedenti il 1 agosto 1968 e' quella stabilita dall'articolo 28, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Testo vigente dal 30 aprile 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art16 · fonte su Normattiva