All'articolo 9 sub 2, punto 1) della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: "1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purche' risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento".

Testo vigente dal 30 aprile 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art60 · fonte su Normattiva