Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano una attivita' lavorativa. Le pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono ripristinate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 30 aprile 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 68, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27161/2025

    10 ottobre 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
    • CIECHI (OPERA NAZIONALE CIECHI CIVILI)

    La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 della l. n. 66 del 1962 è erogata a condizione della permanenza dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito dell'art. 38, comma 1, Cost., sicché la sua 115 <!-- pag. 116 --> erogazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, dovendosi ritenere inapplicabili sia l'art. 68 della l. n. 153 del 1969 (dettato per la pensione di invalidità erogata dall'INPS) sia l'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, che consentono l'erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica, volte a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, comma 2, Cost.

    Art. 68 · Art. 7 Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili · Art. 12 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili · Art. 38 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art68 · fonte su Normattiva