Art. 5 — Norme transitorie
Ai ciechi assoluti, di eta' inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui al terzo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verra' erogata, in sostituzione della medesima, l'indennita' di accompagnamento secondo le disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa. Le domande pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica all'atto della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione si intende rivolta all'ottenimento dell'indennita' di accompagnamento. I titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata accertata una riduzione della capacita' lavorativa superiore all'80 per cento continuano a percepirlo nella misura erogata alla data di entrata in vigore della presente legge; tale importo non sara' soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie, ne' ad ulteriori aumenti.
Testo vigente dal 25 novembre 1988
