Ai ciechi assoluti, di eta' inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui al terzo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verra' erogata, in sostituzione della medesima, l'indennita' di accompagnamento secondo le disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa. Le domande pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica all'atto della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione si intende rivolta all'ottenimento dell'indennita' di accompagnamento. I titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata accertata una riduzione della capacita' lavorativa superiore all'80 per cento continuano a percepirlo nella misura erogata alla data di entrata in vigore della presente legge; tale importo non sara' soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie, ne' ad ulteriori aumenti.

Testo vigente dal 25 novembre 1988

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 3/1992

    Questione infondata
    22 gennaio 1992

    La disparità di trattamento venuta a crearsi, nel periodo dal gennaio 1989 al novembre 1990, tra i minori ciechi assoluti pluriminorati (in quanto non deambulanti o non autosufficienti) rispetto ai minori "ciechi parziali" (o "ventesimisti") pluriminorati, con l'attribuzione ai primi della sola indennità di accompagnamento, ed ai secondi, invece, oltre a questa, della pensione (peraltro di modesto importo), non può considerarsi come effetto della sostituzione - operata nei riguardi dei ciechi assoluti dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 - della pensione - anche ad essi già in precedenza corrisposta - con la suddetta indennità, ma, se mai, come il risultato della irretroattività della legge 11 ottobre 1990, n. 289, (con la quale, attraverso l'aggiunta, alla legge n. 508 del 1988, dell'art. 5 bis, la indennità di accompagnamento, per i ciechi assoluti pluriminorati è stata aumentata del 45%). Nell'arco temporale suddetto, tuttavia, la riconosciuta congruità e l'adeguatezza dell'indennità di accompagnamento, nel quadro della complessiva razionalizzazione del sistema, e la dipendenza del diverso trattamento da circostanze di fatto (quali il limite di reddito per godere della pensione) escludono l'asserita violazione degli invocati parametri costituzionali. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, legge 21 novembre 1988, n. 508, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - Sul mancato riconoscimento, in favore dei minori ciechi assoluti pluriminorati, della indennità di accompagnamento, nel periodo tra il 1 luglio 1980 e il 1 gennaio 1989 (nel quale peraltro essi avevano diritto alla pensione): O. 210/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 5 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 280/1990

    Questione infondata
    31 maggio 1990

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 5 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-11-21;508~art5 · fonte su Normattiva