Il primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e' sostituito dal seguente: "Si considera invalido l'assicurato la cui capacita' di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo". Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di revisione di pensioni di invalidita' aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 5 giugno 1975

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 163/1983

    Ha colpito questo articolo
    2 giugno 1983

    L'art. 10, primo comma, del R.D.L. n. 636 del 1939, nella parte in cui non prevede che si consideri invalido, ai fini del relativo trattamento previdenziale, anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo e subisca un'ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso, contrasta con l'art. 38, secondo comma Cost. perché preclude al soggetto con ridotta capacità, che legittimamente si inserisca nel mondo del lavoro (come è suo diritto ai sensi degli artt. 3, 4 e 38 terzo comma Cost.) e che, soggiacendo all'usura psicofisica propria dell'impegno richiestogli, veda concretarsi il rischio di un ulteriore aggravamento delle sue già menomate condizioni, di avvalersi della tutela previdenziale apprestata appunto per suddetti rischi, sebbene sia tenuto, durante il rapporto di lavoro, al versamento dei relativi contributi. - V. S. n. 91/1976.

    Art. 24 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 180/1982

    Questione infondata
    10 novembre 1982

    La determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle stesse sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e della soddisfazione di altri diritti pur costituzionalmente garantiti, da un lato, e delle disponibilita` finanziarie dall'altro lato rientra nella discrezionalita` del legislatore ordinario. Discrezionalita` che questa Corte, che e` priva dei necessari poteri istruttori, non puo` sindacare se non quando emerga la manifesta irrazionalita` dei risultati attinti nelle disposizioni impugnate; il che e` da escludere nella specie in cui le esigenze di vita, alle quali le prestazioni dell'INPS sono correlate, sono calcolate al livello delle pensioni minime. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24 l. 3 giugno 1975, n. 160, sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo Cost.). - cfr. SS. nn. 128/1973, 160/1974, 160/1971

    Art. 38 cost. · Art. 24 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art24 · fonte su Normattiva