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L'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, modificato dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, e' sostituito dal seguente: "Ai funzionari preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro per la grazia e giustizia, ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' corrisposta, in aggiunta alla quota prevista nell'articolo precedente, l'ulteriore quota di proventi stabilita nell'allegata tabella III. Tale quota e' dovuta per il periodo di servizio effettivamente prestato dalla data di immissione in possesso ed e' corrisposta in rate semestrali posticipate, a cura del Ministero di grazia e giustizia".

Testo in vigore dal 27 luglio 1962 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1962-07-16;922~art13 · fonte su Normattiva