Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 hanno decorrenza dal 1 luglio 1962. Per il periodo anteriore al 1 luglio 1962 e' autorizzata la distribuzione di un compenso una tantum di lire 40.000 a ciascun funzionario, in effettivo servizio alla data del 1 gennaio 1962, da prelevare dalle somme disponibili accantonate per i bisogni straordinari degli uffici giudiziari.

Testo vigente dal 27 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-16;922~art17 · fonte su Normattiva