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La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe si consegue mediante:
- 1)concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i cancellieri capi di Tribunale e i segretari capi di Procura di seconda classe che abbiano compiuto almeno un anno di anzianita' nella qualifica. La frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero;
- 2)scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i funzionari di cui al precedente n. 1), che abbiano compiuto tre anni di anzianita' nella qualifica. Al concorso speciale ed allo scrutinio di cui ai numeri precedenti non possono partecipare funzionari che non abbiano prestato effettivo servizio nella carriera direttiva per almeno due anni presso uffici giudiziari. I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi in base a scrutinio ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso.
Testo in vigore dal 27 luglio 1962 al 15 maggio 1965
