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E' ammessa la revisione dei prezzi, in conformita' delle leggi in vigore, per i contratti relativi alla fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente alla parte di opere non eseguite alla data di entrata in vigore della presente legge, definita mediante accertamento del direttore dei lavori, vistato dall'ufficio del genio civile competente per territorio.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 22 dicembre 2008
