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Qualora i contratti di appalto relativi alle opere di cui all'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, siano stati stipulati nel periodo dal 1 febbraio 1972 al 1 luglio 1973, e' data facolta' al Ministero della pubblica istruzione di procedere ad una revisione dell'importo contrattuale attribuendo alle imprese appaltatrici una somma pari al 30 per cento limitatamente agli importi delle opere eseguite dopo il 26 marzo 1973, quali risultano dallo stato di avanzamento successivo a tale data. Detta percentuale e' ridotta al 18 per cento dell'importo contrattuale quando il contratto d'appalto sia stato stipulato nel periodo dal 1 luglio 1973 al 30 aprile 1974, e al 5 per cento se la stipula e' avvenuta dopo il 30 aprile 1974, per le opere o parti di esse realizzate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 22 dicembre 2008
