Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi
Art. 1 — Determinazione, accesso e svolgimento delle carriere e delle qualifiche relative
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Le carriere e le qualifiche del personale non insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e dei convitti annessi, sono stabilite nelle tabelle A, B, C e D, allegate alla presente legge, di cui fanno parte integrante.
Testo in vigore dal 12 maggio 1958 al 16 dicembre 2010
