Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
((Nella prima applicazione della presente legge, meta' dei posti del ruolo di bibliotecari sono conferiti mediante concorso per esame speciale e per titoli da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Universita' e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1 novembre 1961, funzioni di bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di eta', prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire. L'esame speciale di cui al precedente comma consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso)). La norma di cui cui precedente comma si applica anche per quanto concerne il ruolo degli aiuto-bibliotecari, nei confronti del personale che abbia esercitato nelle Universita' e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data predetta, funzioni non inferiori a quelle di aiuto-bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di eta', prescritti per la ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire. Nella prima applicazione della presente legge i posti di ruolo dei conservatori e dei curatori potranno, presso ciascun Ateneo, essere coperti mediante concorso indetto per la rispettiva qualifica, iniziale e riservato al personale che abbia esercitato nell'Universita' e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1 novembre 1961, le rispettive funzioni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di eta', prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire. Nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei ruoli indicati nei commi medesimi, l'anzianita' maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202 sara' utile per due terzi e, comunque, per non piu' di quattro anni complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro, peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1 novembre 1961, una anzianita' di servizio di almeno 10 anni conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con la anzianita' conseguita nel coefficiente stesso, anzianita' che e' riconosciuta utile ai fini di carriera ed economici.
Testo in vigore dal 9 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
