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((Nella prima applicazione della presente legge, il quaranta per cento dei posti della carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante concorso speciale per titoli riservato agli impiegati del ruolo ordinario della carriera esecutiva che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del titolo di studio medio di secondo grado ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto: nonche' agli impiegati - in possesso dell'anzidetto titolo di studio - che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 21 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari. Inoltre, il 40 per cento dei posti e' conferito mediante concorso per esame speciale, al quale potranno prendere parte:

  • a)gli appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti di carriera esecutiva degli uffici amministrativi sprovvisti del predetto diploma, purche' siano in possesso di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore ad archivista o equiparata o abbiano, alla data del 1 novembre 1961, una anzianita' di servizio non inferiore a dieci anni;
  • b)coloro che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a prestare servizio negli uffici a amministrativi universitari. L'esame speciale, di cui al presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso. I candidati che, in ciascuno dei predetti concorsi, siano compresi nella graduatoria degli idonei, potranno conseguire la nomina, in rapporto ai posti eventualmente non coperti in base ai risultati dell'altro concorso)). Il personale che venga immesso nel ruolo della carriera di concetto di segreteria ai sensi del presente articolo e che abbia maturato, nel ruolo di provenienza, un'anzianita' di servizio di almeno dieci anni, conservera' lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianita' maturata nel coefficiente stesso. Il personale del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva che svolga, mansioni proprie degli uffici amministrativi e che, avendo titolo a partecipare al concorso previsto dal presente articolo, non vi prenda parte, ovvero partecipandovi, non risulti fra i vincitori, viene collocato in soprannumero ad personam rispetto al ruolo di appartenenza, con effetto dal 90° giorno successive a quello della pubblicazione dei risultati del concorso Stesso.

Testo in vigore dal 9 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art16 · fonte su Normattiva