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Nella prima applicazione della presente legge, l'immissione nella qualifica iniziale del ruolo di concetto delle ostetriche e' subordinata all'esito favorevole di apposito concorso nazionale per titoli ed esami da espletare tra le ostetriche appartenenti all'attuale ruolo organico dei tecnici e che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, trovasi in servizio presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie o presso la Scuola di ostetricia di Venezia e siano in possesso del diploma rilasciato da una Scuola di ostetricia annessa alle predette Cliniche ovvero da scuole di ostetricia, parificate e degli altri requisiti prescritti per accedere a predetto ruolo di concetto. Le ostetriche che non superano il concorso di cui al precedente comma, o che non vi partecipano, permangono in servizio nell'attuale posizione di ostetriche della carriera esecutiva ai sensi e secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465. In corrispondenza delle unita' di personale che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui al presente comma saranno lasciati vacanti altrettanti posti nei ruolo di concetto delle ostetriche.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
