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Nella prima attuazione della presente legge i posti in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle H, I ed L, e risultanti disponibili dopo effettuate le promozioni alle varie qualifiche, potranno essere conferiti mediante concorsi per esami da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie d'impiego non di ruolo delle Segreterie universitarie, nonche' tra il personale che per almeno due anni, alla data del 10 novembre 1961, abbia esercitato nelle Universita' e negli Istituti d'istruzione superiore statali funzioni proprie dei posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti ad eccezione di quello del limite massimo di eta'. Ai concorsi previsti dal presente articolo, potranno essere ammessi anche coloro che, appartenendo ad altri ruoli del Ministero della pubblica istruzione, abbiano esercitato per almeno cinque anni, alla data predetta, mansioni inerenti ai servizi universitari e siano in possesso dei prescritti titoli e requisiti. Il servizio di ruolo in base al quale gli interessati saranno eventualmente ammessi ai concorsi, ai sensi del comma precedente, sara' in caso di nomina, valutato ai fini della progressione in carriera per non piu' di tre anni. In dipendenza delle unita' di personale che, effettuati i concorsi di cui al precedente comma, risultino ancora in servizio nei predetti ruoli aggiunti e nelle predette categorie d'impiego non di ruolo, saranno tenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici. Per ammissione al concorso a posti di qualifica iniziale nella carriera direttiva sono considerate valide lauree diverse da quelle previste dall'articolo 2 della legge 6 luglio 1940, n. 1038. Per il ruolo di carriera esecutiva e' fatta salva la osservanza del disposto dell'articolo 345 del decreto dei Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 9 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art20 · fonte su Normattiva