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Il passaggio degli ausiliari di ruolo aggiunto del corrispondente ruolo organico ai sensi dell'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' disposto, presso ciascuna Universita' o Istituto superiore, nei limiti delle disponibilita' nei posti assegnati a ciascuna Universita' o Istituto medesimi. Per le Universita' cui siano assegnati posti di portantino il passaggio predetto e' disposto separatamente per i posti di portantino e, rispettivamente, per quelli di bidello, custode, usciere.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art29 · fonte su Normattiva