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Sino a quando non saranno stati assegnati a ciascuna Universita' o Istituto di istruzione superiore posti di ruolo in numero corrispondente alle unita' dipendenti non di ruolo o di ruolo aggiunto in servizio da data anteriore al 1 maggio 1961, le autorita' accademiche in rapporto a singole cessazioni dal servizio fra i dipendenti predetti, possono procedere ad assunzioni di personale non di ruolo, con le condizioni e con le modalita' previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e dalle successive disposizioni e col relativo trattamento economico.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 7 luglio 1970

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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