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L'importo dell'assegno personale, previsto dall'art. 4 del regio, decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sara' nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1. Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennita' di carovita o della aggiunta di famiglia e competenze analoghe, non vengono, ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento, economico derivante dalla prima applicazione del precedente art. 1.

Testo in vigore dal 22 aprile 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-04-12;149~art3 · fonte del testo