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Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, gia' modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 502, dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 e dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e' elevato da L. 200.000 a L. 250.000.
Testo in vigore dal 22 aprile 1949 al 16 dicembre 2010
