Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge. In ogni caso e' dovuto al personale statale un aumento minimo netto degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi di almeno lire duemila mensili.2 La relativa differenza tra il predetto minimo e gli aumenti derivanti dal presente articolo dovra' essere corrisposta a titolo di assegno personale pensionabile.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 marzo 1954, n. 19

2

con decorrenza dal 1 luglio 1951

La L. 2 marzo 1954, n. 19 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Con effetto dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l'art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212."

Testo vigente dal 31 marzo 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 1954

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1952 al 31 marzo 1954.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 marzo 1954, n. 19

    La L. 2 marzo 1954, n. 19 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Con effetto dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l'art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art1 · fonte del testo