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Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge. In ogni caso e' dovuto al personale statale un aumento minimo netto degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi di almeno lire duemila mensili. La relativa differenza tra il predetto minimo e gli aumenti derivanti dal presente articolo dovra' essere corrisposta a titolo di assegno personale pensionabile.

Testo in vigore dal 12 aprile 1952 al 31 marzo 1954

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urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art1 · fonte del testo