Sono abrogate, con effetto dal 1 gennaio 1952, le disposizioni contenute nell'art. 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, e nell'art. 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.
Testo vigente dal 12 aprile 1952
Sono abrogate, con effetto dal 1 gennaio 1952, le disposizioni contenute nell'art. 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, e nell'art. 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.
Testo vigente dal 12 aprile 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art27 · fonte del testo