L'eventuale differenza fra l'ammontare spettante ai titolari di pensioni ordinarie prima dell'entrata in vigore della presente legge a titolo di assegno di caroviveri e di indennita' di caropane e l'importo dell'assegno di caroviveri di cui al precedente art. 25, viene conservata quale assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti. Detto assegno personale e' ridotto della stessa misura gia' stabilita per l'indennita' di caropane allorche' si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennita' medesima per le persone di famiglia, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette. Si applica per l'assegno personale di cui ai precedenti commi l'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870. L'assegno mensile spettante agli ufficiali e sottufficiali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1951, n. 404, e' riliquidato tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge.

Testo vigente dal 12 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art26 · fonte del testo