Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1952 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →
Sono esenti dalle ritenute indicate nel precedente articolo 28 e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini della imposta complementare:
- 1)il trattamento di pensione di guerra, i soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare e le pensioni per decorazioni dell'Ordine militare d'Italia;
- 2)le quote complementari dell'indennita' di carovita previste dai precedenti articoli 6 e 7, nonche' l'indennita' di famiglia indicata nell'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392;
- 3)gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, esclusi gli assegni di caroviveri, e gli assegni personali previsti dal precedente art. 26. E' abrogato l'art. 14 del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1103.
Testo in vigore dal 12 aprile 1952 al 1 gennaio 1960
