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Sono esenti dalle ritenute indicate nel precedente articolo 28 e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini della imposta complementare:

  • 1)il trattamento di pensione di guerra, i soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare e le pensioni per decorazioni dell'Ordine militare d'Italia;
  • 2)le quote complementari dell'indennita' di carovita previste dai precedenti articoli 6 e 7, nonche' l'indennita' di famiglia indicata nell'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392;
  • 3)gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, esclusi gli assegni di caroviveri, e gli assegni personali previsti dal precedente art. 26. E' abrogato l'art. 14 del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1103.

Testo in vigore dal 12 aprile 1952 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art29 · fonte del testo