Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta

Art. 15 — Gestione delle contabilità erariali

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Il Presidente della giunta regionale provvede - mediante apposito ufficio per le contabilita' erariali speciali ed in conformita' alle vigenti norme - alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilita' stesse dal Ministero dell'interno e da altri Ministeri. Il Presidente della giunta regionale puo' delegare all'assessore regionale alle finanze la firma degli atti relativi alle contabilita' erariali speciali di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1065~art15 · fonte su Normattiva